Decision n. 7053/2021, 20 October 2021, Consiglio di Stato, sez. V, Italy (IT)

Article(s) in Directive 2014/24/EU: Art. 67 
Topic: Offerta economicamente più vantaggiosa / Criteri di valutazione offerte 
Member State: ITA 
Court/rev. board: Consiglio di Stato, sez. V, 20 October 2021, n. 7053 

1. IMPLEMENTATION / RELEVANT NATIONAL LEGISLATION

Author: Edoardo Tozzo, Review: Michele Cozzio

  1. IMPLEMENTAZIONE/NORMATIVA NAZIONALE RILEVANTE

Art. 95 (Criteri di aggiudicazione), d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 67 (Criteri di aggiudicazione dell’appalto) della Direttiva 2014/24/UE.

La norma nazionale offre una esemplificazione dei parametri per la valutazione delle offerte più ampia rispetto a quella presente nella disposizione della direttiva UE. Entrambi i legislatore non configurano un elenco tassativo bensì un catalogo aperto, integrabile con ulteriori parametri, tra cui anche particolari condizioni di esecuzione dell’appalto collegate a condizioni o qualità soggettive degli offerenti.

 

2. FACTS

  1. FATTI

La sentenza trae origine dalla procedura della Banca d’Italia per l’aggiudicazione di un appalto con oggetto l’attività di manutenzione edile e impiantistica (valore del contratto oltre 46 milioni di euro). La procedura si basa sul criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, con assegnazione di 70 punti all’offerta tecnica e 30 al prezzo.

L’impresa ricorrente lamenta l’impostazione per l’assegnazione del punteggio dell’offerta tecnica, in particolare la scelta della stazione appaltante di privilegiare mere condizioni o qualità soggettive degli offerenti, segnatamente: (i) la disponibilità di specifiche figure tecnico-professionali (33 su 70 punti), (ii) il possesso di certificazioni comprovanti standard di qualità tecnici e produttivi (7 punti), (iii) l’impegno di applicare ai lavoratori un determinato contratto (CCNL) (12 punti).

 

3. JUDGMENT

  1. DECISIONE

La decisione offre precisazioni su come le stazioni appaltanti possono esercitare la discrezionalità nella scelta dei criteri premiali delle offerte, qualora questi criteri rispondano non solo alla necessità di acquisire beni e servizi, ma anche al perseguimento di obiettivi di natura sociale, ambientale e più in generale di sostenibilità.

Il Consiglio di Stato conferma che la stazione appaltante può inserire tra i criteri di valutazione anche particolari condizioni di esecuzione dell’appalto. La scelta di tali criteri è rimessa alla discrezionalità delle amministrazioni, che va esercitata nel rispetto di tre parametri (i criteri devono: 1. essere collegati all’oggetto dell’appalto, 2. essere espressamente e preventivamente menzionati nei documenti di gara, 3. non essere suscettibili di dar luogo a scelte incondizionate dell’amministrazione).

Quanto alla necessaria connessione tra i criteri e l’oggetto dell’appalto, il giudice evidenzia come tale connessione possa essere interpretata in maniera estensiva, poiché sono considerati connessi i criteri che riguardano l’oggetto dell’appalto sotto qualsiasi aspetto e in qualsiasi fase del ciclo di vita, potendovi comprendere anche fattori che non sono parte del contenuto sostanziale dell’oggetto dell’appalto ma sono coinvolti nel processo di produzione o in una fase successiva del suo ciclo di vita.

Il giudice nazionale ricorda che i criteri non devono riguardare la politica aziendale generale dell’impresa o altri elementi se estranei al programma contrattuale. In tal senso i criteri possono attenere anche a elementi della politica generale dell’impresa (in tema di etica, responsabilità sociale, etc.) se possono collegarsi al processo specifico di produzione oggetto dell’appalto.

Infine, il giudice nazionale riconosce che i criteri vanno individuati ponderando sia l’interesse dell’amministrazione all’acquisizione del bene, sia i principi generali di proporzionalità, parità di trattamento, non discriminazione e concorrenzialità. Ciò significa che il punteggio premiale deve essere conforme al principio di proporzionalità, più precisamente esso deve rivelare una incidenza sul punteggio complessivo tale da non “scardinare l’impianto complessivo dei criteri di valutazione”.