Decision n. 575/2022, 27 Gennaio 2022, Consiglio di Stato, sez. V, Italy (IT)

Article(s) in Directive 2014/24/EU: Art. 57 
Topic: Motivi di esclusione 
Member State: ITA 
Court/rev. board: Consiglio di Stato, sez. V, 27 Gennaio 2022, n. 575 

1. IMPLEMENTATION / RELEVANT NATIONAL LEGISLATION

Autore: Edoardo Tozzo, Revisione: Michele Cozzio

  1. IMPLEMENTAZIONE/NORMATIVA NAZIONALE RILEVANTE

Art. 80 (Motivi di esclusione) d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)

Art. 57 (Motivi di esclusione) della Direttiva 2014/24/UE.

La norma nazionale (art. 80) integra il catalogo dei reati che determinano l’esclusione dalla procedura dell’operatore economico, inoltre precisa le ipotesi di cause di esclusione rispetto a quanto previsto dal Legislatore UE (art. 57) della direttiva 2014/24/UE.

 

2. FACTS

  1. FATTI

La sentenza trae origine dalla procedura per l’aggiudicazione di un appalto avente ad oggetto l’attività del servizio di controllo sicurezza dei passeggeri e dei bagagli.

L’impresa ricorrente lamenta che l’aggiudicatario ha omesso di segnalare alcune vicende riguardanti il socio di maggioranza cessato (sentenza di condanna, non passata in giudicato, per il reato di estorsione di cui all’art. 629 c.p.) tali da integrare un’ipotesi di esclusione dalla gara per gravi illeciti professionali (art. 80, co. 5, lett. c, del Codice). Tale ultima norma dispone che i soggetti che partecipano alle gare di appalto non devono aver commesso gravi negligenze o malafede nell’esecuzione di contratti di appalto ovvero gravi errori professionali.

 

3. JUDGMENT

  1. DECISIONE

La decisione offre spunti in merito all’individuazione del limite cronologico entro il quale far decorre un generale obbligo dichiarativo in capo all’operatore economico per fatti che potrebbero integrare un’ipotesi di esclusione per gravi illeciti professionali. Il tema è significativo per il fatto che, nel sistema italiano, l’indeterminatezza del concetto dell’illecito professionale è stata dilata a tal punto da introdurre una categoria generica e non tipizzata, la cui applicazione comporta notevoli incertezze sul piano interpretativo e applicativo (sul tema si veda G. Gischione, F. Lilli, Casi e materiale sull’illecito professionale e contrattuale nelle gare pubbliche, Napoli: Editoriale Scientifica, 2021). La decisione si inserisce tra quelle che circoscrivono il periodo di riferimento idoneo a determinare l’esclusione dell’impresa per gravi illeciti professionali nel triennio decorrente dalla data della commissione del fatto.

 

Il Consiglio di Stato chiarisce che non sussiste nell’ordinamento nazionale una norma che fissa un limite cronologico generale entro il quale operi la rilevanza dei fatti valutabili quali gravi illeciti professionali. Il riferimento alla durata triennale dell’effetto impeditivo della partecipazione indicato dall’art. 80, co. 10-bis, del Codice dei contratti pubblici, riguarda le sole ipotesi in cui sia intervenuto in precedenti procedure di gara un provvedimento di esclusione ovvero una sentenza passata in giudicato.

In mancanza di specifiche indicazioni, Il giudice italiano ritiene direttamente applicabile nell’ordinamento interno la regola europea che fissa in 3 anni il limite temporale della rilevanza dell’illecito professionale (art. 57, par.7, Direttiva 2014/24/EU). Ciò significa che per gli operatori economici l’obbligo dichiarativo inerente le proprie vicende professionali non è esteso a tutte le informazioni, bensì solo a quelle che hanno rilevanza nei tre anni precedenti l’indizione della procedura di gara.

In altri termini, i fatti oggetto di una sentenza penale di condanna non definitiva ascrivibili al socio di maggioranza cessato non sono soggetti agli obblighi dichiarativi se il termine triennale di rilevanza risulta decorso sia con riguardo alla commissione dei fatti oggetto della sentenza, sia con riferimento alla data della sentenza.