Decision n. 45/2022, 2 March 2022, TRGA sec. Trento, Italy (IT)
Article(s) in Directive 2014/24/EU: Art. 18, Art. 20
Topic: Principi generali l'aggiudicazione/ Appalti riservati
Member State: ITA
Court/rev. board: TRGA sez. Trento
1. IMPLEMENTATION / RELEVANT NATIONAL LEGISLATION
Art. 20 (Appalti riservati) Direttiva 2014/24/UE
Art. 112 (Appalti e concessioni riservati) d.lgs. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici)
La norma nazionale (art. 112) recepisce la facoltà prevista dall’art. 20 della direttiva 2014/24/UE che permette di riservare la partecipazione alle procedure di aggiudicazione a operatori economici il cui scopo principale sia l’integrazione sociale e professionale delle persone con disabilità o svantaggiate.
2. FACTS
La sentenza trae origine dalla procedura – gara europea a procedura aperta – per l’aggiudicazione di un appalto di servizi di pulizia riguardante gli immobili della società pubblica che gestisce i trasporti locali. L’impresa ricorrente lamenta la scelta della stazione appaltante di introdurre una “riserva” a favore delle cooperative sociali e/o di operatori economici il cui scopo principale è l’integrazione sociale e professionale delle persone svantaggiate. Tale scelta costituisce attuazione della decisione dell’autorità provinciale che impone alle proprie strutture di riservare a dette tipologie di soggetti almeno il 10% del volume di spesa triennale, riferibile a predeterminate tipologie di beni e servizi. L’impresa ricorrente ritiene che la disciplina provinciale e la deliberazione attuativa siano contrarie al principio di proporzionalità in quanto eccessivamente restrittive della discrezionalità delle stazioni appaltanti e della massima apertura degli appalti alla concorrenza.
3. JUDGMENT
Il giudice amministrativo stabilisce che la scelta della stazione appaltante e la normativa provinciale sulla cui base tale scelta è adottata sono in contrasto con i principi generali applicabili ai contratti pubblici come definiti dall’art. 18 della direttiva 2014/24/UE. In tal senso, una legge che obbliga le stazioni appaltanti a provvedere a una quota di acquisti tramite appalti riservati viene ritenuta contraria innanzitutto al principio di proporzionalità in relazione a due distinti profili.
Per un verso con riguardo al rapporto legge-amministrazione: si ritiene non adeguata e non necessaria una normativa che, limitando in termini generali e astratti la discrezionalità della stazione appaltante, impone determinate scelte e comportamenti a prescindere da una valutazione in concreto delle caratteristiche del singolo affidamento. A fondamento di questa decisione, il Tribunale richiama il principio di diritto enunciato dalla CGUE nel caso Vitali (C-63/18), riguardante la non conformità al diritto europeo dei limiti, generali, aprioristici e applicabili ‘in automatico’ al subappalto, previsti dalla normativa italiana.
Per altro verso, facendo applicazione del test di proporzionalità, viene sindacata e ritenuta illegittima la scelta di perseguire l’obiettivo di promuovere l’integrazione socio-lavorativa di persone svantaggiate per il tramite di appalti riservati, invece che per il tramite di strumenti alternativi, meno restrittivi della concorrenza, quali i criteri premiali e le condizioni di esecuzione. In particolare, siffatta decisione si pone – secondo l’interpretazione del giudice- in diretto contrasto con il divieto di limitare artificialmente la concorrenza e il principio di parità di trattamento (espressamente riconosciuti dall’art. 18, dir. 2014/24/UE); ciò nella misura in cui favorisce una determinata categoria di operatori economici (i destinatari della riserva) a discapito degli altri.
Il carattere immediatamente cogente dell’art. 18 direttiva appalti conduce il Tribunale amministrativo a riconoscere la sua diretta efficacia con conseguente disapplicazione della misura nazionale con essa in contrasto.